Dal prossimo 1° aprile 2012 entrerà in vigore mediazione tributaria: ovvero uno strumento deflattivo del contenzioso su cui peraltro l’Agenzia delle Entrate ha già emanato una recente circolare, la 9/E del 19 marzo 2012.
La mediazione tributaria, apparentemente simile sotto molteplici punti di vista agli strumenti già presenti per diminuire le liti tributarie, presenta una novità sostanziale: la procedura relativa al nuovo istituto dovrà essere "gestita" da funzionari diversi da quelli che hanno emesso l’atto impositivo.
La mediazione sarà possibile per liti tributarie non superiori ai 20 mila euro: è importante chiarire che per "valore della lite" si intende l’importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Gli atti che possono essere oggetto di mediazione sono:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- iscrizione ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi
- sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- rigetto di domande di definizione agevolata di tributi
- diniego o revoca di domande di agevolazioni o rigetto di domande di definizioni agevolata
- ogni altro atto emanato dall’agenzia delle entrate per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione dei tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.
La nuova procedura di mediazione si perfeziona attraverso il versamento dell’intero importo dovuto o, in alternativa, con il pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla positiva conclusione della mediazione.
In caso di mediazione riuscita le sanzioni sono applicate nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili, in rapporto al totale dei tributi dovuti a seguito della mediazione.
Va sottolineato che, ovviamente, nel caso la mediazione non vada a buon fine il contribuente può sempre inoltrare ricorso alle commissioni tributarie.
In particolare il termine di 30 giorni per instaurare la lite va calcolato a partire dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa, o senza che sia stato concluso il procedimento di mediazione.
Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni.
In caso di mancato accordo successivo al tentativo di mediazione e, quindi, in caso di avvio del tradizionale contenzioso, la parte soccombente dovrà rimborsare oltre le spese di giudizio una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
Mediare, raggiungendo un accordo con il fisco, dunque conviene: soprattutto al cittadino: per far sì che l'esito della mediazione sia positivo occorre rivolgersi a professionisti esperti in grado di assistere l'eventuale debitore nel merito della materia fiscale e soprattutto capaci di portare a termine in modo valido la "trattativa di mediazione" con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.
Lo Studio Legale Pozzolo, fin dal prossimo 1° aprile, offrirà anche il servizio di mediazione tributaria ai propri clienti: così da poter evitare le lungaggini e i costi relativi all'eventuale instaurarsi di un processo tributario, dall'esito inevitabilmente incerto.
Per contattarci: chiama lo 0161.254664 oppure il 349.5616251; o scrivi all'indirizzo email studioavv.pozzolo@libero.it