Nonostante numerose polemiche, il procedimento di mediazione civile e commerciale è divenuto obbligatorio lo scorso 20 marzo 2011, in seguito al volere del legislatore.
Anzitutto resta da chiarire, per molti, cosa effettivamente sia la mediazione: quando si parla di "mediazione civile e commerciale", in Italia, si intende l'attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, finalizzata ad assistere due o più parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una data controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Quello che alcuni non sanno è che a partire dal 20 marzo 2011, chiunque intenda promuovere un giudizio in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto ad esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione della controversia, presso un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia.
Bisogna sottolineare, per completezza di informazione, che la domanda di mediazione non è invece necessaria (né quindi obbligatoria) nei seguenti casi:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 c.p.c.;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma c.p.c.;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
Per quanto riguarda l'obbligo di mediazione per le controversie in materia condominiale e sui risarcimenti per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, il decreto “milleproroghe” del 25 febbraio 2011 (anche a seguito di pressioni da parte di alcune categorie professionali) ha previsto una proroga di un anno.
Quello che urge rimarcare è che nei casi in cui il tentativo di mediazione è obbligatoria, tale esperimento è previsto a pena di improcedibilità del giudizio. Cosa significa? Significa semplicemente che ove la parte si rivolga direttamente al Giudice senza aver prima rivolto domanda di mediazione, il convenuto potrà eccepire l'improcedibilità entro la prima udienza. Tale eccezione, e questo è importante, può anche essere rilevata d'ufficio dal Giudice.
La mediazione è comunque facoltativa nelle altre materie non indicate dalla legge, a condizione che si tratti comunque di diritti disponibili.
All'atto del conferimento dell'incarico professionale ogni avvocato è tenuto a informare il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e, anche, delle agevolazioni fiscali previste per il procedimento di mediazione stesso. In particolare il legale deve informare il cliente della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo, della metà in caso di insuccesso, delle circostanze che tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa e che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
L'avvocato è tenuto altresì ad informare l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto e nel caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.
La mediazione civile si introduce con una apposita domanda rivolta ad un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia. Diversamente da ogni tipo di attività giurisdizionale
"classica" la competenza territoriale degli organismi di mediazione non è disciplinata dalla legge, pertanto le parti che accedono alla mediazione sono libere di scegliere l'organismo discrezionalmente, senza vincoli prestabiliti dalle norme; nel caso in cui la parte abbia proposto domanda presso diversi organismi, la mediazione si terrà presso l'ente in cui è stata presentata la prima domanda.
La domanda di mediazione deve contenere le generalità delle parti e dei loro rappresentanti, l'indicazione dell'organismo scelto, l'oggetto della domanda e le ragioni a fondamento della stessa. Alla domanda vanno allegati tutti i documenti utili a supportare la propria pretesa.
Il mediatore, solitamente, viene scelto dall'organismo presso cui la parte ha depositato per prima la domanda di mediazione, tranne nel caso in cui vi sia accordo unanime tra le parti in conflitto. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo ha la facoltà di nominare uno o più mediatori ausiliari.
L'organismo fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ma senza che siano stabilite dalla legge formalità a tale riguardo.
In coerenza col principio della "non formalità" a cui tutta la disciplina della mediazione civile e commerciale è ispirata, il procedimento di mediazione si svolge senza alcuna formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Va detto che, peraltro, la legge prevede la possibilità che le sessioni possano anche svolgersi per via telematica, come ad esempio in videoconferenza.
Il mediatore deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. E' bene notare che in nessun caso il mediatore può decidere sulla controversia, ma può soltanto proporre una soluzione transattiva al fine di evitare il giudizio.
N.B. Nel caso in cui l'altra parte convenuta non partecipi all'incontro senza un giustificato motivo, nel successivo giudizio il Giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, II co c.p.c.
Nel caso in cui le parti raggiungessero un accordo amichevole, questo verrebbe verbalizzato dal mediatore. Successivamente, su istanza di parte al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo, l'accordo potrebbe essere omologato, costituendo in tal modo titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se le parti, al contrario, non dovessero raggiungere un accordo amichevole, il mediatore potrebbe comunicare loro per iscritto (come previsto dalla legge) una proposta di conciliazione; esse, entro sette giorni dalla comunicazione da tale proposta, dovrebbero far pervenire al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. Una volta trascorso il termine senza risposta, la proposta si ritiene rifiutata. Anche nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, a seguito della proposta del mediatore, viene redatto un verbale nel quale sono riportati i termini dell'accordo e della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
Al fine di responsabilizzare le parti nel procedimento di mediazione, la legge prevede che ove il provvedimento che definisce il successivo giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta del mediatore, il giudice escluda la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanni al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, salvo l'applicazione degli articoli 92 e 96 c.p.c.
N.B. La parte vincitrice che avesse rifiutato tale proposta (quella poi, eventualmente, emersa dalla successiva sentenza) sarebbe condannata altresì al pagamento delle indennità corrisposte all'organismo per le spese di mediazione.
RAPIDITA' nella risoluzione delle controversie ed ECONOMICITA' nel raggiungimento del risultato prefissato sarebbero i criteri ispiratori della nuova disciplina della mediazione civile e commerciale, che dal prossimo marzo 2012 sarà a pieno regime.
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*Tempistica "procedurale": Il primo incontro tra le parti viene fissato entro quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione. La procedura deve concludersi complessivamente entro quattro mesi.
**Costi della mediazione: I costi del procedimento di mediazione civile sono fissati dal Decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, alla tabella dell'allegato A. Le indennità da versare all'organismo di mediazione variano in base al valore della controversia. Ogni parte è tenuta a versare la somma pari ad € 40,00, per l'avvio del procedimento, oltre alle somme qui indicate:
Valore della lite | Spesa (da corrispondersi da ogni parte) |
Fino a Euro 1.000 | Euro 65,00 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | Euro 130,00 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | Euro 240,00 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | Euro 360,00 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | Euro 600,00 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | Euro 1.000,00 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | Euro 2.000,00 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | Euro 3.800,00 |
Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 | Euro 5.200,00 |
oltre Euro 5.000.000 | Euro 9.200,00 |
***La mediazione è gratuita per coloro che nel processo civile posseggono i requisiti per il gratuito patrocinio; in tal caso non è dovuta alcuna indennità.