Ristrutturazione del debito: con noi si può!

La crisi c'é e si sente: imprese, professionisti, pensionati, dipendenti. In molti, oggi, si trovano a dover affrontare una situazione debitoria, aggravata dalla crisi finanziaria, che risulta complessa e pesante.
Per questa ragione lo Studio Legale Pozzolo, avvalendosi anche della collaborazione di esperti in materia contabile e fiscale, propone un nuovo servizio di ristrutturazione del debito.
Tale servizio, ovviamente rivolto verso chiunque, è particolarmente indirizzato però verso quelle imprese che si trovano a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla complessa situazione economica.
Contattandoci potremo valutare come ristrutturare il tuo debito in tempi rapidi e ragionevoli.
Anzitutto predisporremo un piano di rateizzazione dei debiti, analizzeremo l'eventuale situazione debitoria bancaria e richiederemo la dilazione dei debiti fiscali e previdenziali. Per quanto riguarda le imprese, inoltre, - avvalendoci di professionisti che collaborano con il nostro Studio - potremo predisporre un piano di marketing e budget previsionale dello stato patrimoniale e del conto economico.

Inizia a risolvere i tuoi problemi, contattaci!

STUDIO LEGALE POZZOLO
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Notifica urgente? Basta una telefonata.


da www.ilsole24ore.com

Nei casi di estrema urgenza è valida la notifica del decreto di fissazione dell’udienza fatta al difensore per telefono, se ha il fax rotto e non si fa trovare in studio dai carabinieri. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza 44998/2012, respingendo il ricorso di due avvocati.

Il caso era quello di una notifica per la fissazione di una udienza per discutere di un ricorso contro una provvedimento di custodia cautelare per un caso di usura ed estorsione.
Nell’ultimo giorno utile per la notifica, i Carabinieri si sono recati direttamente allo studio degli avvocati senza però trovarli. A quel punto dopo essersi fatti dare dal custode della stabile il cellulare avevano chiamato al telefono uno dei due difensori informandolo dell’udienza e prendendo accordi per il ritiro della notifica presso la stazione dei Carabinieri. Il legale però non solo non si era recato a prendere la notifica ma da quel momento era risultato irreperibile.

La Cassazione nel respingere il ricorso ha qualificato come “ostruzionistico” il comportamento degli avvocati, i quali, fra l’altro, così facendo sono anche venuti meno all’obbligo di tenere presso lo studio una persona o di apprestare mezzi tecnici adeguati per la ricezione degli avvisi e delle notifiche previste dalla legge come urgenti.

Per la Suprema corte dunque deve trovare applicazione il principio per cui in simili casi piuttosto che la ‘notifica’ vera e propria è sufficiente “procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle previste per le notificazioni”.

Così, la notifica deve ritenersi effettuata validamente anche in assenza dell’invio del telegramma per assenza di fondi, come indicato dalla cancelleria.

(Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 19 novembre 2012 n. 44998)

Accordarsi conviene!

L'italiano è un popolo litigioso, si sa.
Sappiamo però, altrettanto bene, che la giustizia italiana è assolutamente incapace, oggi, di garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo.
Quindi, chiunque voglia imbarcarsi nell'avventura di intentare una causa a Tizio piuttosto che a Caio, dovrà ben tenere conto della situazione drammatica in cui versano i tribunali italici.
Se è ovvio che alcune controversie non possono che essere sottoposte alla prudente attenzione di un giudice, è altrettanto vero che moltissime altre diatribe possono essere concluse ben prima di essere sottoposte al procedimento giudiziale.
E' giusto consigliare i propri assistiti nel modo più corretto possibile: indirizzando - quando possibile - gli stessi a ricercare, con l'aiuto dei propri legali, una più rapida ed economica soluzione conciliativa.
In fin dei conti, spesso, è una ragione economica che sottostà ad una controversia giuridica: proprio con riguardo principale all'aspetto economico, allora, risulta evidente la convenienza di tentare di transare, raggiungere rapidamente un accordo e risparmiare proprio prezioso denaro e tempo.
Che senso ha buttare via soldi e anni davanti ad un giudice se la controversia può essere risolta subito e a meno della metà del costo? Non conviene rivolgersi ad esperti del diritto che siano in grado di consigliare la migliore strada transattiva?
Lo Studio Legale Pozzolo, grazie alla sua trentennale esperienza nel diritto civile e grazie alla collaborazione con esperti in materia fiscale, offre un'assistenza legale a 360°, rivolta anzitutto ad evitare le lungaggini di un inutile processo quando, invece, può rivelarsi migliore l'ipotesi di ricercare un accordo transattivo.
In Italia, oggi, accordarsi conviene!

Dal diritto tributario, passando per qualunque tipo di contratto, giungendo fino al diritto del lavoro: rivolgiti a noi. Conviene. 

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Costi inerenti, ribaltato l'onere della prova


  Sentenza autenticamente rivoluzionaria quella con cui, recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di costi inerenti:  “quella di inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione” e “pertanto, inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese –appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo.         
       Se dal piano economico si passa, poi, a quello fiscale, da quanto suesposto discende che l’inerenza di un onere o di un costo all’impresa, in quanto si concreta in una componente negativa del reddito, si traduce – attraverso il meccanismo delle deduzioni – in un risparmio di imposta, giacché esso viene ad abbattere il reddito imponibile netto, in misura corrispondente all’entità della spesa o del costo deducibili.
Alla luce di tali rilievi, pertanto, può spiegarsi agevolmente perché – in applicazione del principio desumibile dalla norma di cui all’art. 2697 c.c. – l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a costi deducibili, nonché in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta, ex art. 109, co. 5 d.P.R. n. 917/86, ceda in via di principio, secondo il costante insegnamento di questa Corte a carico del contribuente che intenda avvalersene (cfr. Cass. 11205/07, 1709/07, 3305/09, 26851/09, 18930/11).
Per converso, sempre in tema di imposte sui redditi, è del pari incontrovertibile che incomba sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, qualora la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate, gli elementi o le circostanze, a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile (Cass. 11205/07).
E tuttavia, siffatto riparto dell’onere della prova si attaglia, com’è del tutto evidente, a soli casi di dubbio collegamento della componente reddituale negativa con l’impresa, nei quali l’onere della prova – secondo quando detto – non può che fare carico al contribuente.
Viceversa, laddove si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio, i costi per l’acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti indispensabili a produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro custodia) che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività di impresa, sarà l’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza.
In siffatta ipotesi, invero, a fronte della palese riconducibilità della spesa o del costo all’impresa, dovrà l’amministrazione – che intenda disconoscerne l’inerenza all’attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente – fornire la relativa dimostrazione in giudizio.
Nel medesimo ordine di concetti, questa Corte ha avuto modo più volte di operare un distinguo, ai fini del riparto dell’onere della prova, tra beni “normalmente necessari e strumentali” e beni “non necessari e strumentali”, ponendosi a carico del contribuente l’onere della prova dell’inerenza solo in questa seconda evenienza (cfr. Cass. 9265/95, 13478/01).
Ed invero, il requisito dell’inerenza, indispensabile ai fini della deducibilità dell’onere o del costo, si determina in relazione alla “funzione dei beni e dei servizi acquistati” dal contribuente (Cass. Cass. 10257/08), ossia della “ragione” della spesa riconosciuta e contabilizzata dall’imprenditore (Cass. 6650/06), in relazione alle quali è calibrato l’onere della prova, da porsi, cioè, a carico del contribuente, solo laddove la strumentalità della spesa all’attività di impresa non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura" (Corte Cass., Sez. V Civ., 27/04/2012, n. 6548).


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Lo Studio Legale Pozzolo fornisce assistenza e difesa altamente qualificata in materia tributaria: esperienza e aggiornamento costante consentono, soprattutto in una materia in continuo sviluppo come quella fiscale, di poter tutelare al meglio il contribuente "aggredito" dall'Agenzia delle Entrate. 
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Locazioni, meglio mediare



La materia delle locazioni ad uso abitativo, in Italia, – riformata con la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – presenta una situazione normativa piuttosto frastagliata che talvolta può contribuire in modo determinante all’insorgere di controversie di carattere giuridico.
Specificatamente, nell’ampio mosaico di leggi e riforme succedutesi negli anni, risulta piuttosto nebulosa la regolamentazione del diritto di prelazione sugli immobili ad uso abitativo: tale istituto giuridico – quello della prelazione – fu storicamente previsto, all’interno del panorama giuridico italiano, per consentire ai cittadini locatari di immobili ad uso abitativo (quindi non proprietari degli stessi) di poter acquistare la casa locata al termine del contratto di locazione stessa.
La ratio della previsione normativa dell’istituto della prelazione – introdotta dalla legge n. 392/1978 – pare essere molto chiara nella sua sostanza “politica”: il legislatore prevedendo che alla scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo il conduttore potesse esercitare il diritto di prelazione e quindi, a parità di condizioni economiche, essere preferito a terzi nel caso vendita dell’immobile, ha optato evidentemente per riconoscere una sorta privilegio in capo al locatore.
La logica di tale scelta legislativa può essere compendiata in un concetto: la legge, tramite il riconoscimento del diritto di prelazione per immobili ad uso abitativo, intendeva fornire uno strumento giuridico utile a consentire al conduttore di poter divenire – al termine del contratto di locazione ed in caso di vendita da parte del locatore dell’immobile stesso – proprietario dell’immobile locato.
Le successive riforme, in ambito di locazione ad uso abitativo, modificando il panorama giuridico – in particolare modo con la legge n. 431/1998 – hanno progressivamente distolto l’attenzione originaria del legislatore del 1978, fondata anzitutto sui diritti del conduttore, per concentrarsi sulle esigenze del “mercato immobiliare”: anche la giurisprudenza in materia, infatti, ha subito un’oscillazione considerevole in tema di prelazione. 
Attualmente vige un'interpretazione restrittiva e non del tutto condivisibile che vedrebbe "tramontare" il diritto di prelazione già alla seconda scadenza del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo: tale interpretazione pare evidentemente comprimere in modo esagerato la tutela del conduttore e, in definitiva, la ratio stessa del concetto di prelazione.
Prudenza e correttezza vorrebbero che, nonostante la più recente giurisprudenza avalli di fatto un'interpretazione restrittiva in merito alla sussistenza del diritto di prelazione in materia di locazione immobiliare ad uso abitativo, oggi, si tendesse a riconoscere comunque - in caso di disdetta del contratto di locazione in vista della vendita dell'immobile - il diritto di prelazione al conduttore.
Tale impostazione tenderebbe ad evitare l'insorgere di spiacevoli controversie e, soprattutto, mirerebbe al riconoscimento sostanziale di un diritto, quello della prelazione, volto a consentire l'acquisto della casa da parte dell'inquilino conduttore. Non sempre tale riconoscimento in capo al conduttore avviene e così possono nascere controversie di difficile soluzione.
In una materia tanto controversa - dove il dettato sostanziale delle norme è stato nel tempo sostanzialmente modificato di segno dalla giurisprudenza - difficilmente possono esistere delle "certezze": onde evitare dunque inutili lungaggini processuali e dispendiose spese legali, sarebbe opportuno riuscire a "mediare" gli interessi in gioco, tra locatore e locatario, utilizzando i tradizionali canali della conciliazione stragiudiziale oppure della nuova mediazione civile.
Nell'uno come nell'altro caso, andando al di là del dettato asettico delle norme e della giurisprudenza si potrebbero contemperare le esigenze di entrambe le parti, eventualmente "monetizzando" la rinuncia a tentare di far valere i propri diritti. Insomma, in questo come in molteplici altri campi, la "mediazione" risulta essere la migliore soluzione.

Lo Studio Legale Pozzolo offre un'assistenza a 360 gradi per quanto riguarda la materia delle locazioni: in caso di dubbi, problemi o controversie lo Studio Legale Pozzolo può aiutarti a tutelare i tuoi interessi.

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Dott. Emanuele Pozzolo - cell. 349.5616251

Studio Legale Pozzolo & Enasco: nuova partnership

NUOVA CONVENZIONE TRA LO STUDIO LEGALE POZZOLO E IL PATRONATO ENASCO: DIFENDI I TUOI DIRITTI E NON SOLO.

Dal 1967 l’Istituto di Patronato e di Assistenza sociale 50&Più Enasco è al servizio dei cittadini, offrendo assistenza gratuita in Italia e nel mondo per ogni pratica da richiedere all’INPS, all’ENPALS, all’ENAP-PSMSAD ed a tutti gli Enti Previdenziali. Il Patronato 50&Più ha siglato una specifica convenzione con lo Studio Legale Pozzolo, che ha sede a Vercelli, grazie al quale i nostri Iscritti potranno accedere ad un’ampia gamma di servizi legali ad un costo contenuto, con la garanzia di ottenere in tempi rapidi risposte qualificate al fine di far valere i propri diritti.

La nuova convenzione stipulata dal Patronato 50&Più Enasco con lo Studio Legale Pozzolo di Vercelli si fonda sull’esigenza di offrire, a fronte di costi certi e contenuti, un innovativo servizio di consulenza e di assistenza legale utile per risolvere ogni tipo di problematica relativa ai tuoi diritti previdenziali.

In caso di dubbi o problemi relativi a:
- pensione di vecchiaia
- pensione di anzianità
- pensione di reversibilità
- assegno di invalidità e pensione di invalidità
basta rivolgersi agli Operatori del Patronato 50&Più Enasco che illustreranno nel dettaglio la convenienza dei servizi legali previsti dalla nuova convenzione stipulata con lo Studio Legale Pozzolo.

Grazie alla nuova convenzione, stipulata dal Patronato 50&Più Enasco con lo Studio Legale Pozzolo di Vercelli, difendi i tuoi diritti previdenziali. E non solo…

Oltre all’assistenza legale specificatamente prevista dalla nuova convenzione, lo Studio Legale Pozzolo offrirà agli iscritti del Patronato 50&Più Enasco l’accesso agevolato a tutti i servizi legali che possono essere utili, in particolare, nell’ambito del diritto famigliare (separazione, divorzi, successioni ed eredità), del diritto di locazione, del diritto del lavoro, del diritto commerciale (stipula contratti di ogni genere e recupero crediti), del diritto fiscale (problemi di carattere tributario) e più in generale nell’ambito di ogni problema di diritto civile.

Studio Legale Pozzolo
Più di trent’anni di esperienza nell’ambito del diritto

Lo Studio Legale Pozzolo, che ha sede nel centro di Vercelli, in Via Fratelli Giolito n. 46, si occupa di consulenza legale e di assistenza giudiziale e stragiudiziale.
Lo Studio offre consulenza e assistenza qualificata per risolvere ogni tipo di problema giuridico riguardante la sfera famigliare, patrimoniale, lavorativa e previdenziale.
I numerosi anni di esperienza maturati nell’ambito della pratica forense e della consulenza legale permettono di poter considerare lo Studio Legale Pozzolo come un punto di riferimento, nel campo del diritto, per tutto il territorio vercellese.

Per risolvere i tuoi dubbi.
Per far valere i tuoi diritti.
Per difendere i tuoi interessi.

Studio Legale Pozzolo
Via Giolito n. 46
13100 Vercelli
Tel. 0161.254664
Cell. 349.5616251
Fax: 0161.254664

Mediare col fisco conviene

Dal prossimo 1° aprile 2012 entrerà in vigore mediazione tributaria: ovvero uno strumento deflattivo del contenzioso su cui peraltro l’Agenzia delle Entrate ha già emanato una recente circolare, la 9/E del 19 marzo 2012.

La mediazione tributaria, apparentemente simile sotto molteplici punti di vista agli strumenti già presenti per diminuire le liti tributarie, presenta una novità sostanziale: la procedura relativa al nuovo istituto dovrà essere "gestita" da funzionari diversi da quelli che hanno emesso l’atto impositivo.

La mediazione sarà possibile per liti tributarie non superiori ai 20 mila euro: è importante chiarire che per "valore della lite" si intende l’importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Gli atti che possono essere oggetto di mediazione sono:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- iscrizione ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi
- sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- rigetto di domande di definizione agevolata di tributi
-  diniego o revoca di domande di agevolazioni o rigetto di domande di definizioni agevolata
- ogni altro atto emanato dall’agenzia delle entrate per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione dei tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.

La nuova procedura di mediazione si perfeziona attraverso il versamento dell’intero importo dovuto o, in alternativa, con il  pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla positiva conclusione della mediazione.

In caso di mediazione riuscita le sanzioni sono applicate nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili, in rapporto al totale dei tributi dovuti a seguito della mediazione.

Va sottolineato che, ovviamente, nel caso la mediazione non vada a buon fine il contribuente può sempre inoltrare ricorso alle commissioni tributarie.

In particolare il termine di 30 giorni per instaurare la lite va calcolato a partire dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa, o senza che sia stato concluso il procedimento di mediazione.
Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni.

In caso di mancato accordo successivo al tentativo di mediazione e, quindi, in caso di avvio del tradizionale contenzioso, la parte soccombente dovrà rimborsare oltre le spese di giudizio una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.

Mediare, raggiungendo un accordo con il fisco, dunque conviene: soprattutto al cittadino: per far sì che l'esito della mediazione sia positivo occorre rivolgersi a professionisti esperti in grado di assistere l'eventuale debitore nel merito della materia fiscale e soprattutto capaci di portare a termine in modo valido la "trattativa di mediazione" con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio Legale Pozzolo, fin dal prossimo 1° aprile, offrirà anche il servizio di mediazione tributaria ai propri clienti: così da poter evitare le lungaggini e i costi relativi all'eventuale instaurarsi di un processo tributario, dall'esito inevitabilmente incerto.

Per contattarci: chiama lo 0161.254664 oppure il 349.5616251; o scrivi all'indirizzo email studioavv.pozzolo@libero.it