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Lo Studio Legale Pozzolo, con sede nel centro di Vercelli (a pochi passi dal Tribunale), in Via Giolito n. 46, da più di trent'anni si occupa di assistenza giudiziale e stragiudiziale. In particolare di: diritto commerciale, societario e fiscale (contratti, recupero crediti, fallimenti e procedure concorsuali), diritto del lavoro, diritto familiare (separazione, divorzi, successioni ed eredità). Tel: 0161.254664 / Email: studioavv.pozzolo@libero.it
Costi inerenti, ribaltato l'onere della prova
Sentenza autenticamente rivoluzionaria quella con cui,
recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di costi inerenti: “quella di inerenza è una nozione
pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità
necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione” e
“pertanto, inerente è tutto ciò che –
sul piano dei costi e delle spese –appartiene alla sfera dell’impresa, in
quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in
modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto
ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore,
ovvero del socio o del terzo.
Se dal piano economico si passa, poi, a quello
fiscale, da quanto suesposto discende che l’inerenza di un onere o di un costo
all’impresa, in quanto si concreta in una componente negativa del reddito, si
traduce – attraverso il meccanismo delle deduzioni – in un risparmio di
imposta, giacché esso viene ad abbattere il reddito imponibile netto, in misura
corrispondente all’entità della spesa o del costo deducibili.
Alla
luce di tali rilievi, pertanto, può spiegarsi agevolmente perché – in
applicazione del principio desumibile dalla norma di cui all’art. 2697 c.c. –
l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a
costi deducibili, nonché in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi
all’attività professionale o d’impresa svolta, ex art. 109, co. 5 d.P.R. n.
917/86, ceda in via di principio, secondo il costante insegnamento di questa Corte
a carico del contribuente che intenda avvalersene (cfr. Cass. 11205/07,
1709/07, 3305/09, 26851/09, 18930/11).
Per
converso, sempre in tema di imposte sui redditi, è del pari
incontrovertibile che incomba sull’amministrazione finanziaria l’onere di
dimostrare, qualora la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi
dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate, gli elementi o le
circostanze, a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile
(Cass. 11205/07).
E
tuttavia, siffatto riparto dell’onere della prova si attaglia, com’è del tutto
evidente, a soli casi di dubbio collegamento della componente reddituale
negativa con l’impresa, nei quali l’onere della prova – secondo quando detto –
non può che fare carico al contribuente.
Viceversa,
laddove si tratti delle spese
strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque
fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio, i
costi per l’acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti
indispensabili a produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro
custodia) che, in quanto tali, possano
ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività di impresa, sarà
l’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del
predetto nesso di inerenza.
In
siffatta ipotesi, invero, a fronte della palese riconducibilità della spesa
o del costo all’impresa, dovrà l’amministrazione – che intenda disconoscerne
l’inerenza all’attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un
maggior reddito tassabile in capo al contribuente – fornire la relativa
dimostrazione in giudizio.
Nel
medesimo ordine di concetti, questa Corte ha avuto modo più volte di operare un
distinguo, ai fini del riparto dell’onere della prova, tra beni “normalmente
necessari e strumentali” e beni “non necessari e strumentali”, ponendosi a
carico del contribuente l’onere della prova dell’inerenza solo in questa
seconda evenienza (cfr. Cass. 9265/95, 13478/01).
Ed invero, il requisito dell’inerenza, indispensabile ai fini della
deducibilità dell’onere o del costo, si determina in relazione alla “funzione
dei beni e dei servizi acquistati” dal contribuente (Cass. Cass. 10257/08),
ossia della “ragione” della spesa riconosciuta e contabilizzata
dall’imprenditore (Cass. 6650/06), in relazione alle quali è calibrato l’onere
della prova, da porsi, cioè, a carico del contribuente, solo laddove la
strumentalità della spesa all’attività di impresa non risulti di chiara
evidenza in considerazione della sua stessa natura" (Corte Cass., Sez. V Civ., 27/04/2012, n. 6548).***
Lo Studio Legale Pozzolo fornisce assistenza e difesa altamente qualificata in materia tributaria: esperienza e aggiornamento costante consentono, soprattutto in una materia in continuo sviluppo come quella fiscale, di poter tutelare al meglio il contribuente "aggredito" dall'Agenzia delle Entrate.
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Locazioni, meglio mediare
La materia delle locazioni ad uso abitativo, in Italia, –
riformata con la Legge 9 dicembre 1998,
n. 431 – presenta una situazione normativa piuttosto frastagliata che talvolta può contribuire in modo
determinante all’insorgere di controversie di carattere giuridico.
Specificatamente, nell’ampio
mosaico di leggi e riforme succedutesi negli anni, risulta piuttosto nebulosa
la regolamentazione del diritto di prelazione sugli immobili ad uso abitativo:
tale istituto giuridico – quello della prelazione – fu storicamente previsto,
all’interno del panorama giuridico italiano, per consentire ai cittadini
locatari di immobili ad uso abitativo (quindi non proprietari degli stessi) di
poter acquistare la casa locata al termine del contratto di locazione stessa.
La ratio della previsione normativa dell’istituto della prelazione –
introdotta dalla legge n. 392/1978 – pare essere molto chiara nella sua
sostanza “politica”: il legislatore prevedendo che alla scadenza del contratto
di locazione ad uso abitativo il conduttore potesse esercitare il diritto di
prelazione e quindi, a parità di condizioni economiche, essere preferito a
terzi nel caso vendita dell’immobile, ha optato evidentemente per riconoscere
una sorta privilegio in capo al locatore.
La logica di tale scelta
legislativa può essere compendiata in un concetto: la legge, tramite il
riconoscimento del diritto di prelazione per immobili ad uso abitativo,
intendeva fornire uno strumento giuridico utile a consentire al conduttore di
poter divenire – al termine del contratto di locazione ed in caso di vendita da
parte del locatore dell’immobile stesso – proprietario dell’immobile locato.
Le
successive riforme, in ambito di locazione ad uso abitativo, modificando il
panorama giuridico – in particolare modo con la legge n. 431/1998 – hanno progressivamente distolto
l’attenzione originaria del legislatore del 1978, fondata anzitutto sui diritti
del conduttore, per concentrarsi sulle esigenze del “mercato immobiliare”:
anche la giurisprudenza in materia, infatti, ha subito un’oscillazione
considerevole in tema di prelazione.
Attualmente vige un'interpretazione restrittiva e non del tutto condivisibile che vedrebbe "tramontare" il diritto di prelazione già alla seconda scadenza del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo: tale interpretazione pare evidentemente comprimere in modo esagerato la tutela del conduttore e, in definitiva, la ratio stessa del concetto di prelazione.
Prudenza e correttezza vorrebbero che, nonostante la più recente giurisprudenza avalli di fatto un'interpretazione restrittiva in merito alla sussistenza del diritto di prelazione in materia di locazione immobiliare ad uso abitativo, oggi, si tendesse a riconoscere comunque - in caso di disdetta del contratto di locazione in vista della vendita dell'immobile - il diritto di prelazione al conduttore.
Tale impostazione tenderebbe ad evitare l'insorgere di spiacevoli controversie e, soprattutto, mirerebbe al riconoscimento sostanziale di un diritto, quello della prelazione, volto a consentire l'acquisto della casa da parte dell'inquilino conduttore. Non sempre tale riconoscimento in capo al conduttore avviene e così possono nascere controversie di difficile soluzione.
In una materia tanto controversa - dove il dettato sostanziale delle norme è stato nel tempo sostanzialmente modificato di segno dalla giurisprudenza - difficilmente possono esistere delle "certezze": onde evitare dunque inutili lungaggini processuali e dispendiose spese legali, sarebbe opportuno riuscire a "mediare" gli interessi in gioco, tra locatore e locatario, utilizzando i tradizionali canali della conciliazione stragiudiziale oppure della nuova mediazione civile.
Nell'uno come nell'altro caso, andando al di là del dettato asettico delle norme e della giurisprudenza si potrebbero contemperare le esigenze di entrambe le parti, eventualmente "monetizzando" la rinuncia a tentare di far valere i propri diritti. Insomma, in questo come in molteplici altri campi, la "mediazione" risulta essere la migliore soluzione.
Lo Studio Legale Pozzolo offre un'assistenza a 360 gradi per quanto riguarda la materia delle locazioni: in caso di dubbi, problemi o controversie lo Studio Legale Pozzolo può aiutarti a tutelare i tuoi interessi.
STUDIO LEGALE POZZOLO - tel. 0161.254664
Dott. Emanuele Pozzolo - cell. 349.5616251
Studio Legale Pozzolo & Enasco: nuova partnership
NUOVA CONVENZIONE TRA LO STUDIO LEGALE POZZOLO E IL PATRONATO ENASCO: DIFENDI I TUOI DIRITTI E NON SOLO.Dal 1967 l’Istituto di Patronato e di Assistenza sociale 50&Più Enasco è al servizio dei cittadini, offrendo assistenza gratuita in Italia e nel mondo per ogni pratica da richiedere all’INPS, all’ENPALS, all’ENAP-PSMSAD ed a tutti gli Enti Previdenziali. Il Patronato 50&Più ha siglato una specifica convenzione con lo Studio Legale Pozzolo, che ha sede a Vercelli, grazie al quale i nostri Iscritti potranno accedere ad un’ampia gamma di servizi legali ad un costo contenuto, con la garanzia di ottenere in tempi rapidi risposte qualificate al fine di far valere i propri diritti.
La nuova convenzione stipulata dal Patronato 50&Più Enasco con lo Studio Legale Pozzolo di Vercelli si fonda sull’esigenza di offrire, a fronte di costi certi e contenuti, un innovativo servizio di consulenza e di assistenza legale utile per risolvere ogni tipo di problematica relativa ai tuoi diritti previdenziali.
In caso di dubbi o problemi relativi a:
- pensione di vecchiaia
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basta rivolgersi agli Operatori del Patronato 50&Più Enasco che illustreranno nel dettaglio la convenienza dei servizi legali previsti dalla nuova convenzione stipulata con lo Studio Legale Pozzolo.
Grazie alla nuova convenzione, stipulata dal Patronato 50&Più Enasco con lo Studio Legale Pozzolo di Vercelli, difendi i tuoi diritti previdenziali. E non solo…
Oltre all’assistenza legale specificatamente prevista dalla nuova convenzione, lo Studio Legale Pozzolo offrirà agli iscritti del Patronato 50&Più Enasco l’accesso agevolato a tutti i servizi legali che possono essere utili, in particolare, nell’ambito del diritto famigliare (separazione, divorzi, successioni ed eredità), del diritto di locazione, del diritto del lavoro, del diritto commerciale (stipula contratti di ogni genere e recupero crediti), del diritto fiscale (problemi di carattere tributario) e più in generale nell’ambito di ogni problema di diritto civile.
Studio Legale Pozzolo
Più di trent’anni di esperienza nell’ambito del diritto
Lo Studio Legale Pozzolo, che ha sede nel centro di Vercelli, in Via Fratelli Giolito n. 46, si occupa di consulenza legale e di assistenza giudiziale e stragiudiziale.
Lo Studio offre consulenza e assistenza qualificata per risolvere ogni tipo di problema giuridico riguardante la sfera famigliare, patrimoniale, lavorativa e previdenziale.
I numerosi anni di esperienza maturati nell’ambito della pratica forense e della consulenza legale permettono di poter considerare lo Studio Legale Pozzolo come un punto di riferimento, nel campo del diritto, per tutto il territorio vercellese.
Per risolvere i tuoi dubbi.
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Mediare col fisco conviene
Dal prossimo 1° aprile 2012 entrerà in vigore mediazione tributaria: ovvero uno strumento deflattivo del contenzioso su cui peraltro l’Agenzia delle Entrate ha già emanato una recente circolare, la 9/E del 19 marzo 2012.
La mediazione tributaria, apparentemente simile sotto molteplici punti di vista agli strumenti già presenti per diminuire le liti tributarie, presenta una novità sostanziale: la procedura relativa al nuovo istituto dovrà essere "gestita" da funzionari diversi da quelli che hanno emesso l’atto impositivo.
La mediazione sarà possibile per liti tributarie non superiori ai 20 mila euro: è importante chiarire che per "valore della lite" si intende l’importo del tributo al netto di interessi e di eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Gli atti che possono essere oggetto di mediazione sono:
- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- iscrizione ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi
- sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- rigetto di domande di definizione agevolata di tributi
- diniego o revoca di domande di agevolazioni o rigetto di domande di definizioni agevolata
- ogni altro atto emanato dall’agenzia delle entrate per il quale la legge prevede l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Possono essere oggetto di mediazione anche il rifiuto tacito della restituzione dei tributi, sanzioni e interessi o altri accessori non dovuti.
La nuova procedura di mediazione si perfeziona attraverso il versamento dell’intero importo dovuto o, in alternativa, con il pagamento della prima rata entro 20 giorni dalla positiva conclusione della mediazione.
In caso di mediazione riuscita le sanzioni sono applicate nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili, in rapporto al totale dei tributi dovuti a seguito della mediazione.
Va sottolineato che, ovviamente, nel caso la mediazione non vada a buon fine il contribuente può sempre inoltrare ricorso alle commissioni tributarie.
In particolare il termine di 30 giorni per instaurare la lite va calcolato a partire dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della direzione, senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa, o senza che sia stato concluso il procedimento di mediazione.
Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni.
In caso di mancato accordo successivo al tentativo di mediazione e, quindi, in caso di avvio del tradizionale contenzioso, la parte soccombente dovrà rimborsare oltre le spese di giudizio una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento di mediazione.
Mediare, raggiungendo un accordo con il fisco, dunque conviene: soprattutto al cittadino: per far sì che l'esito della mediazione sia positivo occorre rivolgersi a professionisti esperti in grado di assistere l'eventuale debitore nel merito della materia fiscale e soprattutto capaci di portare a termine in modo valido la "trattativa di mediazione" con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate.
Lo Studio Legale Pozzolo, fin dal prossimo 1° aprile, offrirà anche il servizio di mediazione tributaria ai propri clienti: così da poter evitare le lungaggini e i costi relativi all'eventuale instaurarsi di un processo tributario, dall'esito inevitabilmente incerto.
Per contattarci: chiama lo 0161.254664 oppure il 349.5616251; o scrivi all'indirizzo email studioavv.pozzolo@libero.it
La nostra assistenza legale tributaria a 360 gradi
Dal gennaio 2012 lo Studio Legale Pozzolo offre, in collaborazione con valenti esperti del settore tributario e fiscale, la possibilità per i propri clienti di seguire tutte le pratiche relative alla gestione fiscale ordinaria, con la possibilità di seguire - sulla base di costi chiari e di una comprovata esperienza professionale - anche tutto l'iter di un eventuale contenzioso tributario sia davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che innanzi alla Corte di Cassazione.
Lo Studio Legale Pozzolo offre peraltro, ai propri clienti, la possibilità di usufruire del servizio di consulenza relativa ai rapporti tra creditori ed Equitalia, attivata soprattutto nell'ottica dell'ottenimento di rateizzazioni dei sospesi.
Non esitare a contattarci: assieme possiamo affrontare al meglio ogni tipo di problematica relativa al settore fiscale e tributario.
Chiama lo 0161.254664, oppure (anche in orari non d'ufficio) il 349.5616251. Oppure scrivici via email all'indirizzo studioavv.pozzolo@libero.it
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Contenzioso tributario, rivolgiti a noi.
La normativa fiscale, in Italia, sta sempre più assumendo le caratteristiche di una vera e propria giungla di leggi e leggine, spesso davvero difficilmente conoscibili da parte del cittadino. Per questa ragione è opportuno e conveniente affidarsi a degli esperti nel campo fiscale in caso di dubbi o problemi inerenti a tutto ciò che possa avere a che fare con i tributi e i rapporti con l'Agenzia delle Entrate.
Da anni lo Studio Legale Pozzolo si occupa di diritto fiscale, seguendo con professionalità e competenza tutto l'iter del contenzioso tributario (a partire dalla Commissione Tributaria Provinciale per giungere sino alla Cassazione): da qualche mese inoltre è stato attivato presso il nostro studio un nuovo servizio di consulenza fiscale e tributaria indispensabile per chiunque voglia risolvere ogni tipo di problematica giuridica di stampo fiscale. Lo Studio Legale Pozzolo offre dunque ai propri clienti un completo servizio di consulenza e di assistenza in un campo, quello del diritto tributario, decisamente complesso e in continuo aggiornamento.
E' possibile contattare il nostro studio esponendo le proprie problematiche sia via email (all'indirizzo studioavv.pozzolo@libero.it) sia telefonicamente (in orari d'ufficio, al numero 0161.254664; in altri orari, al numero 349.5616251).
Da anni lo Studio Legale Pozzolo si occupa di diritto fiscale, seguendo con professionalità e competenza tutto l'iter del contenzioso tributario (a partire dalla Commissione Tributaria Provinciale per giungere sino alla Cassazione): da qualche mese inoltre è stato attivato presso il nostro studio un nuovo servizio di consulenza fiscale e tributaria indispensabile per chiunque voglia risolvere ogni tipo di problematica giuridica di stampo fiscale. Lo Studio Legale Pozzolo offre dunque ai propri clienti un completo servizio di consulenza e di assistenza in un campo, quello del diritto tributario, decisamente complesso e in continuo aggiornamento.
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Vacanza rovinata: che fare?
Riceviamo e, volentieri, pubblichiamo (ovviamente omettendo per ragioni di privacy sia il nome della Scrivente che il nome del tour operator):"Gent.mo avv.Pozzolo, mi permetto di scriverLe perché ho letto sul Suo sito che la prima consulenza via mail non richiede spese, dato che, prima di procedere con un'eventuale causa, preferirei avere un Suo consiglio legale. Dunque, il mio problema e' il seguente: qualche tempo fa ho fatto un viaggio di una settimana in Egitto con [omissis] un noto tour operator prenotato in agenzia (e non un last minute!) che mi aveva assicurato un servizio da hotel 4 stelle. Dopo il mio arrivo, invece, ho tristemente scoperto che l'hotel era potenzialmente molto bello e ospitale, peccato che fosse in ristrutturazione da qualche settimana e che, quindi, solo poche stanze erano in funzione e più della meta' dell'albergo (tra cui la zona piscina!) era inutilizzabile. Ho ovviamente scattato delle foto e mi sono riproposta di chiedere un risarcimento danni, ma non saprei bene come procedere. Mi conviene scrivere alla mia agenzia viaggi (che, pero',mi ha detto di non essere mai stata informata sui lavori di ristrutturazione!) oppure direttamente al tour operator? C'è il rischio di entrare in causa (con lungaggini annesse e connesse) oppure c'è un modo per evitare di andare in tribunale, ma di ottenere comunque un risarcimento? RingraziandoLa se vorrà gentilmente rispondermi, i miei più cordiali saluti. [...]".Gentile Signora,casi simili a quello che Lei ha sottoposto alla nostra attenzione hanno già formato oggetto di lavoro per il nostro studio legale. Certamente, stando le cose così come da Lei illustrate, parrebbe sussistere un diritto ad un risarcimento danni per vacanza rovinata.Certamente per poter esprimere un parere meglio articolato e più preciso avremmo bisogno di leggere il contratto eventualmente da Lei sottoscritto con l'agenzia viaggi, così come avremmo necessità di confrontare le foto promozionali dell'hotel con le foto poi da Lei scattate durante il soggiorno nel medesimo hotel.In linea di massima, solitamente, se si producono elementi difficilmente contestabili - dai quali si può dedurre al di là di ogni ragionevole dubbio l'effettiva diversità del prodotto venduto da quello pubblicizzato - il tour operator difficilmente si ostina a negare un congruo risarcimento, soprattutto per evitare i costi ben maggiori che avrebbe, inevitabilmente, un giudizio.La strada maestra, di solito, in casi del genere è quella di scrivere una lettera di protesta, indirizzata al tour operator e per conoscenza anche all'agenzia viaggi, in cui si richiede una congrua offerta di risarcimento danni per evitare di dover adire la giustizia civile, intentando così un'azione legale teoricamente evitabile.A tale missiva vanno allegate le fotografie che possono comprovare la radicale diversità della situazione effettiva in cui si trova l'hotel in oggetto, rispetto alla pubblicità sulla base della quale Lei si è convinta a optare per quella determinata struttura alberghiera.E' probabile che il tour operator, pur senza rimborsarLe l'intero costo dell'hotel, cerchi di chiudere in via amichevole la diatriba, sulla base di un rimborso forfettario.Sperando di averLe fornito elementi sufficienti per meglio inquadrare, a livello giuridico, la situazione, restiamo ovviamente disponibili per qualsivoglia assistenza in merito al Suo caso.Con cordialità.SLP
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