Dichiarazioni di successione - PREVENTIVI GRATUITI!

Lo Studio Legale Pozzolo, grazie alla collaborazione di professionisti nel campo fiscale e di un nuovissimo software, è in grado di elaborare dichiarazione di successione in temi rapidissimi e a fronte di costi davvero contenuti. In molti credono di potersi affidare solo ai notai per le pratiche burocratiche relative alla successione: non è così! Con un risparmio economico notevole, rivolgendoti a noi, avrai assolto in tempi rapidi tutti gli obblighi burocratici relativi alla dichiarazione di successione.
Il servizio che lo Studio Legale Pozzolo offre in materia di dichiarazione di successione è completo:

- consulenza su testamento
- compilazione moduli successione
- compilazione moduli fiscali
- voltura catastale

Chiama il numero 0161.254664 oppure 349.5616251, oppure scrivi alla casella email studioavv.pozzolo@libero.it, potrai avere, subito, il tuo preventivo gratuito!


Con Equitalia tutelati!

Lo slogan di Equitalia SpA è "Per un Paese più giusto". Vedere per credere: cliccando qui http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it
Eppure non sempre le procedure che Equitalia segue rispettano a pieno il dettato normativo: il cittadino, davanti ad un cartella esattoriale, troppo spesso, corre impaurito a saldare il conto con l'ente esattore. E sbaglia: perchè, molto spesso, la riscossione effettuata da Equitalia presenta notevoli profili di illegittimità.
Lo Studio Legale Pozzolo offre una completa assistenza ai propri clienti nella gestione di ogni tipo di rapporto con Equitalia: per un consulto sulla tua cartella esattoriale, per l'eventuale contestazione della stessa e per la richiesta di rateizzazione degli eventuali debiti rivolgiti a noi.

NON FARTI FREGARE DA EQUITALIA.
TUTELATI RIVOLGENDOTI A NOI!
Studio Legale Pozzolo
Via Giolito n. 46
13100 VERCELLI
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fax. 0161.700885
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Ristrutturazione del debito: con noi si può!

La crisi c'é e si sente: imprese, professionisti, pensionati, dipendenti. In molti, oggi, si trovano a dover affrontare una situazione debitoria, aggravata dalla crisi finanziaria, che risulta complessa e pesante.
Per questa ragione lo Studio Legale Pozzolo, avvalendosi anche della collaborazione di esperti in materia contabile e fiscale, propone un nuovo servizio di ristrutturazione del debito.
Tale servizio, ovviamente rivolto verso chiunque, è particolarmente indirizzato però verso quelle imprese che si trovano a fronteggiare le difficoltà derivanti dalla complessa situazione economica.
Contattandoci potremo valutare come ristrutturare il tuo debito in tempi rapidi e ragionevoli.
Anzitutto predisporremo un piano di rateizzazione dei debiti, analizzeremo l'eventuale situazione debitoria bancaria e richiederemo la dilazione dei debiti fiscali e previdenziali. Per quanto riguarda le imprese, inoltre, - avvalendoci di professionisti che collaborano con il nostro Studio - potremo predisporre un piano di marketing e budget previsionale dello stato patrimoniale e del conto economico.

Inizia a risolvere i tuoi problemi, contattaci!

STUDIO LEGALE POZZOLO
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Notifica urgente? Basta una telefonata.


da www.ilsole24ore.com

Nei casi di estrema urgenza è valida la notifica del decreto di fissazione dell’udienza fatta al difensore per telefono, se ha il fax rotto e non si fa trovare in studio dai carabinieri. Lo ha deciso la Corte di cassazione, sentenza 44998/2012, respingendo il ricorso di due avvocati.

Il caso era quello di una notifica per la fissazione di una udienza per discutere di un ricorso contro una provvedimento di custodia cautelare per un caso di usura ed estorsione.
Nell’ultimo giorno utile per la notifica, i Carabinieri si sono recati direttamente allo studio degli avvocati senza però trovarli. A quel punto dopo essersi fatti dare dal custode della stabile il cellulare avevano chiamato al telefono uno dei due difensori informandolo dell’udienza e prendendo accordi per il ritiro della notifica presso la stazione dei Carabinieri. Il legale però non solo non si era recato a prendere la notifica ma da quel momento era risultato irreperibile.

La Cassazione nel respingere il ricorso ha qualificato come “ostruzionistico” il comportamento degli avvocati, i quali, fra l’altro, così facendo sono anche venuti meno all’obbligo di tenere presso lo studio una persona o di apprestare mezzi tecnici adeguati per la ricezione degli avvisi e delle notifiche previste dalla legge come urgenti.

Per la Suprema corte dunque deve trovare applicazione il principio per cui in simili casi piuttosto che la ‘notifica’ vera e propria è sufficiente “procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle previste per le notificazioni”.

Così, la notifica deve ritenersi effettuata validamente anche in assenza dell’invio del telegramma per assenza di fondi, come indicato dalla cancelleria.

(Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 19 novembre 2012 n. 44998)

Accordarsi conviene!

L'italiano è un popolo litigioso, si sa.
Sappiamo però, altrettanto bene, che la giustizia italiana è assolutamente incapace, oggi, di garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo.
Quindi, chiunque voglia imbarcarsi nell'avventura di intentare una causa a Tizio piuttosto che a Caio, dovrà ben tenere conto della situazione drammatica in cui versano i tribunali italici.
Se è ovvio che alcune controversie non possono che essere sottoposte alla prudente attenzione di un giudice, è altrettanto vero che moltissime altre diatribe possono essere concluse ben prima di essere sottoposte al procedimento giudiziale.
E' giusto consigliare i propri assistiti nel modo più corretto possibile: indirizzando - quando possibile - gli stessi a ricercare, con l'aiuto dei propri legali, una più rapida ed economica soluzione conciliativa.
In fin dei conti, spesso, è una ragione economica che sottostà ad una controversia giuridica: proprio con riguardo principale all'aspetto economico, allora, risulta evidente la convenienza di tentare di transare, raggiungere rapidamente un accordo e risparmiare proprio prezioso denaro e tempo.
Che senso ha buttare via soldi e anni davanti ad un giudice se la controversia può essere risolta subito e a meno della metà del costo? Non conviene rivolgersi ad esperti del diritto che siano in grado di consigliare la migliore strada transattiva?
Lo Studio Legale Pozzolo, grazie alla sua trentennale esperienza nel diritto civile e grazie alla collaborazione con esperti in materia fiscale, offre un'assistenza legale a 360°, rivolta anzitutto ad evitare le lungaggini di un inutile processo quando, invece, può rivelarsi migliore l'ipotesi di ricercare un accordo transattivo.
In Italia, oggi, accordarsi conviene!

Dal diritto tributario, passando per qualunque tipo di contratto, giungendo fino al diritto del lavoro: rivolgiti a noi. Conviene. 

STUDIO LEGALE POZZOLO - SLP
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Cell.: 349.5616251
Tel.: 0161.254664

Vacanza rovinata? Rivolgiti a noi.

L'albergo che hai prenotato con l'agenzia viaggi non era come da foto? Il programma del tour non rispondeva a quello del pacchetto-viaggio che hai prenotato? La compagnia aerea ti ha lasciato a terra causa over-booking?

NON LASCIARTI FREGARE!
NOI POSSIAMO RIUSCIRE A FARTI RISARCIRE I SOLDI.

Costo per avviare una pratica di richiesta danni per vacanza rovinata a partire da 90 euro.

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Costi inerenti, ribaltato l'onere della prova


  Sentenza autenticamente rivoluzionaria quella con cui, recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di costi inerenti:  “quella di inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all’idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione” e “pertanto, inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese –appartiene alla sfera dell’impresa, in quanto sostenuto nell’intento di fornire a quest’ultima un’utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all’impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell’imprenditore, ovvero del socio o del terzo.         
       Se dal piano economico si passa, poi, a quello fiscale, da quanto suesposto discende che l’inerenza di un onere o di un costo all’impresa, in quanto si concreta in una componente negativa del reddito, si traduce – attraverso il meccanismo delle deduzioni – in un risparmio di imposta, giacché esso viene ad abbattere il reddito imponibile netto, in misura corrispondente all’entità della spesa o del costo deducibili.
Alla luce di tali rilievi, pertanto, può spiegarsi agevolmente perché – in applicazione del principio desumibile dalla norma di cui all’art. 2697 c.c. – l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno vita ad oneri e/o a costi deducibili, nonché in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta, ex art. 109, co. 5 d.P.R. n. 917/86, ceda in via di principio, secondo il costante insegnamento di questa Corte a carico del contribuente che intenda avvalersene (cfr. Cass. 11205/07, 1709/07, 3305/09, 26851/09, 18930/11).
Per converso, sempre in tema di imposte sui redditi, è del pari incontrovertibile che incomba sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, qualora la pretesa tributaria dedotta in giudizio derivi dall’attribuzione al contribuente di maggiori entrate, gli elementi o le circostanze, a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile (Cass. 11205/07).
E tuttavia, siffatto riparto dell’onere della prova si attaglia, com’è del tutto evidente, a soli casi di dubbio collegamento della componente reddituale negativa con l’impresa, nei quali l’onere della prova – secondo quando detto – non può che fare carico al contribuente.
Viceversa, laddove si tratti delle spese strettamente necessarie alla produzione del reddito, o comunque fisiologicamente riconducibili alla sfera imprenditoriale (ad esempio, i costi per l’acquisto di materie prime, o di macchinari o strumenti indispensabili a produrre certi beni, o di manufatti necessari per la loro custodia) che, in quanto tali, possano ritenersi intrinsecamente inerenti all’attività di impresa, sarà l’amministrazione a dover provare l’inesistenza, nel caso specifico, del predetto nesso di inerenza.
In siffatta ipotesi, invero, a fronte della palese riconducibilità della spesa o del costo all’impresa, dovrà l’amministrazione – che intenda disconoscerne l’inerenza all’attività di impresa, al fine di inferirne la sussistenza di un maggior reddito tassabile in capo al contribuente – fornire la relativa dimostrazione in giudizio.
Nel medesimo ordine di concetti, questa Corte ha avuto modo più volte di operare un distinguo, ai fini del riparto dell’onere della prova, tra beni “normalmente necessari e strumentali” e beni “non necessari e strumentali”, ponendosi a carico del contribuente l’onere della prova dell’inerenza solo in questa seconda evenienza (cfr. Cass. 9265/95, 13478/01).
Ed invero, il requisito dell’inerenza, indispensabile ai fini della deducibilità dell’onere o del costo, si determina in relazione alla “funzione dei beni e dei servizi acquistati” dal contribuente (Cass. Cass. 10257/08), ossia della “ragione” della spesa riconosciuta e contabilizzata dall’imprenditore (Cass. 6650/06), in relazione alle quali è calibrato l’onere della prova, da porsi, cioè, a carico del contribuente, solo laddove la strumentalità della spesa all’attività di impresa non risulti di chiara evidenza in considerazione della sua stessa natura" (Corte Cass., Sez. V Civ., 27/04/2012, n. 6548).


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Lo Studio Legale Pozzolo fornisce assistenza e difesa altamente qualificata in materia tributaria: esperienza e aggiornamento costante consentono, soprattutto in una materia in continuo sviluppo come quella fiscale, di poter tutelare al meglio il contribuente "aggredito" dall'Agenzia delle Entrate. 
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Locazioni, meglio mediare



La materia delle locazioni ad uso abitativo, in Italia, – riformata con la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – presenta una situazione normativa piuttosto frastagliata che talvolta può contribuire in modo determinante all’insorgere di controversie di carattere giuridico.
Specificatamente, nell’ampio mosaico di leggi e riforme succedutesi negli anni, risulta piuttosto nebulosa la regolamentazione del diritto di prelazione sugli immobili ad uso abitativo: tale istituto giuridico – quello della prelazione – fu storicamente previsto, all’interno del panorama giuridico italiano, per consentire ai cittadini locatari di immobili ad uso abitativo (quindi non proprietari degli stessi) di poter acquistare la casa locata al termine del contratto di locazione stessa.
La ratio della previsione normativa dell’istituto della prelazione – introdotta dalla legge n. 392/1978 – pare essere molto chiara nella sua sostanza “politica”: il legislatore prevedendo che alla scadenza del contratto di locazione ad uso abitativo il conduttore potesse esercitare il diritto di prelazione e quindi, a parità di condizioni economiche, essere preferito a terzi nel caso vendita dell’immobile, ha optato evidentemente per riconoscere una sorta privilegio in capo al locatore.
La logica di tale scelta legislativa può essere compendiata in un concetto: la legge, tramite il riconoscimento del diritto di prelazione per immobili ad uso abitativo, intendeva fornire uno strumento giuridico utile a consentire al conduttore di poter divenire – al termine del contratto di locazione ed in caso di vendita da parte del locatore dell’immobile stesso – proprietario dell’immobile locato.
Le successive riforme, in ambito di locazione ad uso abitativo, modificando il panorama giuridico – in particolare modo con la legge n. 431/1998 – hanno progressivamente distolto l’attenzione originaria del legislatore del 1978, fondata anzitutto sui diritti del conduttore, per concentrarsi sulle esigenze del “mercato immobiliare”: anche la giurisprudenza in materia, infatti, ha subito un’oscillazione considerevole in tema di prelazione. 
Attualmente vige un'interpretazione restrittiva e non del tutto condivisibile che vedrebbe "tramontare" il diritto di prelazione già alla seconda scadenza del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo: tale interpretazione pare evidentemente comprimere in modo esagerato la tutela del conduttore e, in definitiva, la ratio stessa del concetto di prelazione.
Prudenza e correttezza vorrebbero che, nonostante la più recente giurisprudenza avalli di fatto un'interpretazione restrittiva in merito alla sussistenza del diritto di prelazione in materia di locazione immobiliare ad uso abitativo, oggi, si tendesse a riconoscere comunque - in caso di disdetta del contratto di locazione in vista della vendita dell'immobile - il diritto di prelazione al conduttore.
Tale impostazione tenderebbe ad evitare l'insorgere di spiacevoli controversie e, soprattutto, mirerebbe al riconoscimento sostanziale di un diritto, quello della prelazione, volto a consentire l'acquisto della casa da parte dell'inquilino conduttore. Non sempre tale riconoscimento in capo al conduttore avviene e così possono nascere controversie di difficile soluzione.
In una materia tanto controversa - dove il dettato sostanziale delle norme è stato nel tempo sostanzialmente modificato di segno dalla giurisprudenza - difficilmente possono esistere delle "certezze": onde evitare dunque inutili lungaggini processuali e dispendiose spese legali, sarebbe opportuno riuscire a "mediare" gli interessi in gioco, tra locatore e locatario, utilizzando i tradizionali canali della conciliazione stragiudiziale oppure della nuova mediazione civile.
Nell'uno come nell'altro caso, andando al di là del dettato asettico delle norme e della giurisprudenza si potrebbero contemperare le esigenze di entrambe le parti, eventualmente "monetizzando" la rinuncia a tentare di far valere i propri diritti. Insomma, in questo come in molteplici altri campi, la "mediazione" risulta essere la migliore soluzione.

Lo Studio Legale Pozzolo offre un'assistenza a 360 gradi per quanto riguarda la materia delle locazioni: in caso di dubbi, problemi o controversie lo Studio Legale Pozzolo può aiutarti a tutelare i tuoi interessi.

STUDIO LEGALE POZZOLO - tel. 0161.254664
Dott. Emanuele Pozzolo - cell. 349.5616251